Il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi su alcuni quesiti strettamente collegati a norme di legge statali. In particolare, si chiede alla cittadinanza di pronunciarsi sull’abrogazione o meno:

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1. dell’art. 23-bis del decreto legge 112/2008 convertito con legge n.134/2008 e successive modifiche, relativo alla riforma sui servizi pubblici locali

– Quesito n.1 :

«Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione».

o «Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?».

o testo dell’art.23-bis

o sentenza di ammissibilità della Corte costituzionale n.24/2011.

2. del comma 1 dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 limitatamente alla parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»

Quesito n.2:

«Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma». La richiesta referendaria investe il comma 1, che così dispone: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

o In particolare, il quesito è diretto ad ottenere l’abrogazione referendaria della seguente parte della norma: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»

o testo del comma 1 art.154

o sentenza di ammissibilità della Corte Costituzionale n.26/2011.

3. dei commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75 riguardante la possibilità di produrre energia nucleare nel nostro Paese.

Il quesito n.3 è stato riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011 e, con sentenza n.174 del 7 giugno 2011, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’ammissibilità al referendum abrogativo.

– Quesito n.3:

« Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare ». «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?».

o testo dell’art.5

o sentenza della Corte di Cassazione del 1 giugno 2011

o sentenza di ammissibilità della Corte Costituzionale n.174/2011.

4. della legge 51/2010 che consente al Presidente del consiglio e ai Ministri di non comparire in udienza penale in caso di legittimo impedimento.

Quesito n.4:

« Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale» «Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8

o aprile 2010, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?»

o testo della legge 51/2010

o sentenza di ammissibilità della Corte Costituzionale n.29/2011

Come si vota

Si tratta di referendum abrogativi, ciò significa che si vota per abrogare, in tutto o in parte, le norme in oggetto, pertanto:

• Chi vota SÌ esprime la volontà di abrogare le norme oggetto del quesito

• Chi vota NO esprime la volontà di mantenerle in vigore.

Validità dei referendum

Il referendum abrogativo è valido solo nel caso in cui si reca alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto (quorum).

E’ possibile ritirare e quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni quesiti referendari.

Dove e quando si vota

Si vota presentandosi, muniti di tessera elettorale e un documento di identità, presso il seggio indicato sulla stessa tessera elettorale.

Chi avesse smarrito la tessera elettorale o non l’avesse ancora ricevuta, può richiederla all’ufficio elettorale del proprio Comune da martedì 7 giugno a sabato 11 dalle ore 9 alle ore 19, oppure nei giorni della votazione (domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno) per tutta la durata delle operazioni di voto.

I seggi resteranno aperti

• dalle 8.00 alle 22.00 di domenica 12 giugno

• dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 13 giugno.

 

Fonte: Ministero dell’Interno, Corte Costituzionale

 

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