Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall’ Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato (Cz):

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.
1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato, nell’ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.
2. Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con
provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
NUMERO EMERGENZA IN MARE 1530 (chiamata gratuita)
CENTRALINO/SALA OPERATIVA 0967/21674
anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, (Ufficio Locale Marittimo di
Catanzaro Marina – tel. 0961/31642) oppure via radio sul canale 16 VHF.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
4
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
a) ASSISTENTE BAGNANTE MARITTIMO
Persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare, dotata di
idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità, rilasciato da un’organizzazione abilitata.
b) STRUTTURE BALNEARI
Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima
dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo
turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o
cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, ecc.)
Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi
articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su
proprietà privata immediatamente confinanti con la costa.
c) COSTE A PICCO
Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all’accesso
degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con
mezzi nautici. Per i tratti di costa interessati da fenomeni franosi, i limiti di utilizzo sono
stabiliti in specifiche Ordinanze di interdizione.
d) DISTANZA DALLA COSTA
Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino,
indipendentemente dalla direzione.
e) FRONTE MARE
Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all’area ove ricade la
struttura balneare.
f) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA
Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o
movimento diverso dalla forza umana.
Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf,
wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente
da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.
g) ACQUE SICURE
Specchi acquei di profondità massima pari a 1,60 metri, caratterizzati dall’assenza di
buche significative nel fondale, entro i quali le persone non esperte nel nuoto possono
effettuare la balneazione.
h) CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
Corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa
attraverso una zona riservata alla balneazione e sino al limite esterno della zona
5
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
medesima, delimitate da gavitelli ed usate per l’atterraggio/la partenza di unità a motore
o a vela.
i) UNITA’ CINOFILA
S’intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno
brevetto rilasciato da un’organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito
del brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio.
l) STAGIONE BALNEARE
Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente
competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria).
ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
E QUELLE VIETATE.
1. Durante la “stagione balneare”, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell’ambito del Circondario
Marittimo di Soverato, le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla
distanza di:
– 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
– 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco.
Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione, si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità
navali, comprese le tavole a vela, di navigare nel rispetto della distanza dalla costa stabilita
nell’ordinanza n. 10/2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, citata in premessa,
nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dall’Ufficio stesso,
in attuazione dell’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione.
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla
navigazione da diporto si rimanda altresì alle specifiche norme in vigore ed alle ordinanze
locali nonché al Codice della Navigazione e al “Regolamento Internazionale per prevenire
gli abbordi in mare” (COLREG ’72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
2. Le zone di mare vietate permanentemente alla balneazione sono:
a. nel raggio di 100 metri dall’imboccatura e dai moli dei porti, negli ambiti portuali ed
all’interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico, ove esistenti, fatti
salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
b) in prossimità dei moli dei porti, di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di
unità navali;
c) all’interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
d) all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio di unità navali;
e) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
f) nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
g) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela
della salute e della pubblica incolumità, presso cui i Sindaci dei comuni rivieraschi
sono tenuti ad apporre idonei cartelli monitori.
6
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
È permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle
scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee dei porti) poste
a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché
effettuare tuffi dalle opere suddette.
ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
E DELLE ACQUE SICURE.
1. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte
a mare delle concessioni, i limiti delle zone riservate alla balneazione, come
indicate all’art. 3 comma 1, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente
ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza
massima di 50 metri l’uno dall’altro. Ai predetti gavitelli è vietato l’ormeggio di
qualsiasi unità navale (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti,
vedasi quanto disposto all’art. 8 della presente ordinanza).
2. Per comprovate ragioni tecniche, i Comuni e i titolari delle strutture balneari potranno
richiedere al Capo del Circondario marittimo – ai sensi dell’art. 14, comma 7, della
presente ordinanza – una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei
predetti limiti della zona riservata alla balneazione; l’autorizzazione, se e quando
rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella
medesima.
La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita
cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in tre lingue (italiano,
inglese e francese) riportante la seguente dicitura:
3. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte
a mare delle concessioni, ovvero negli specchi acquei assentiti in concessione, il
limite delle acque sicure, come definite all’art. 2, con gavitelli di colore bianco,
disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola
galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità (per le spiagge e scogliere libere
frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all’art. 8 della presente ordinanza).
4. In presenza di coste a rapidissimo declivio dove non è possibile ancorare alla
profondità di metri 1,60 le boe delimitanti le acque sicure i concessionari/titolari di
strutture balneari sono tenuti ad apporre, in prossimità della battigia o dell’ingresso
in acqua, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta, (per le spiagge
e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all’art. 8 della
presente ordinanza):
ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX METRI
ANZICHE’ 150 METRI DALLA SPIAGGIA
7
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
5. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei
gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi
ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai
commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di
condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
6. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine
della stagione balneare.
ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA’
1. Nelle zone di mare riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le
ore 20:00, è vietato:
a. effettuare la navigazione, la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione:
dei natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono
comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi
addetti al soccorso e alla polizia marittima;
b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva /ricreativa e/o professionale;
d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi
scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso
o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al
proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare
presenti nella zona, con particolare riferimento all’andamento del moto ondoso, alla
temperatura e profondità delle acque.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall’assistente
bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale
pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla
balneazione deve verificare preliminarmente l’assenza di eventuali ostacoli o
impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al punto 1 del precedente
articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo
ATTENZIONE
PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto.
8
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale
di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con
striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben
visibile e/o retroriflettente.
6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad
eccezione di quelli destinati al soccorso) anche per garantire la sicurezza della
balneazione e, in particolare, l’agevole entrata e uscita dall’acqua dei bagnanti, nonché
il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
ALL’INTERNO DEGLI STESSI.
1. Le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge
o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari
compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio, (in
conformità all’art. 6, comma 2, della ordinanza n. 10/2018, citata in premessa, relativa
alla disciplina della navigazione da diporto).
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate
perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla
balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore giallo distanziati
ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato
spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante
3. All’interno dei corridoi di atterraggio le unità navali devono navigare a lentissimo moto e
con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia.
Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo
regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i
bagnanti. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio e,
esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta
all’interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire
l’imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra, senza ostacolare
la navigazione delle altre unità.
4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l’esercizio
di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti
balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle
disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinate all’uso pubblico. Nelle
spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste nel piano spiaggia
aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di atterraggio
devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE
9
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E
SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE.
1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di
apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza
e salvataggio.
2. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione
balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di assistenza e
salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. Nei
giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo
per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa,
esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue)
recanti la seguente scritta:
nonché informare l’utenza presente anche tramite megafoni, con annunci ripetuti a
intervalli regolari ed evitare di offrire servizi specifici (ad esempio noleggio e locazione
natanti da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.
3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di
salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una
adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue),
recante la seguente dicitura:
4. I suddetti comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza
della predetta segnaletica e se del caso, attivarsi per l’immediato ripristino della stessa.
5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell’apertura al pubblico e fermo
restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente
servizio di salvataggio comprendente:
a) almeno un assistente bagnante marittimo abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di
fronte mare o frazione, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla
sigla “M.I.P.” e rilasciato da una organizzazione abilitata;
b) almeno una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare, ubicata in una
posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla
conformazione ed estensione dell’area in concessione, non esista altro idoneo punto
di osservazione;
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
10
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
c) un pattino di salvataggio o, in alternativa, – previa comunicazione al Capo del
Circondario marittimo di Soverato – un’unità idonea al servizio di salvataggio di colore
rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) “SALVATAGGIO”,
ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi,
mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola
galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso,
destinata ad altri usi;
d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
e) due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto,
collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti
indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
f) un binocolo;
g) un paio di pinne;
h) pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda
della situazione, una delle seguenti bandiere:
o) Megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso
l’attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
6. Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g), e i) devono essere tenuti,
immediatamente pronti all’uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio istituita
nell’ambito della concessione/stabilimento balneare.
7. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti ed imprevedibili, presenti deficienze
rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente
informare l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e la competente Autorità
comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e
provvedendo all’attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle
problematiche rilevate. Non costituisce imprevisto e, pertanto, non autorizza ad issare la
bandiera rossa e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio, tra le ore 08.00 e
i) BIANCA
j) Servizio di assistenza e salvataggio assicurato durante l’orario
di balneazione.
k) GIALLA
l) Obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche
di vento.
m) ROSSA n) Balneazione pericolosa per cattivo tempo oppure per assenza
del servizio di assistenza e salvataggio (nei casi in cui ciò sia
previsto).
11
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
le 20.00, l’espletamento delle normali funzioni fisiologiche o la consumazione dei pasti
da parte dell’assistente bagnante; in tali casi, i concessionari/titolari della struttura
balneare devono provvedere alla sistematica sostituzione dell’assistente bagnante che
si assenta, garantendo la continuità e l’effettività del presidio di sicurezza balneare.
8. Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo
di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo a quello
impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
9. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso
può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta
di colore rosso vivo.
10. L’impiego di mezzi nautici alternativi al battello/pattino destinato al servizio di
salvamento, deve essere comunicato all’autorità marittima per la definizione di eventuali
specifiche prescrizioni.
11. Oltre al pattino o altro mezzo nautico alternativo di cui al comma 5, lettera c) è data
facoltà altresì di utilizzare una moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale
utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L’utilizzo della
moto d’acqua ai fini del salvamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato da parte del
responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità
dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d’acqua;
c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento (MIP);
d) la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare
la scritta “SALVATAGGIO”;
e) la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio
e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al
recupero/trasporto;
f) la moto d’acqua per raggiugere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare
esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;
g) la moto d’acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta
per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia
unitamente al natante da salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
1. dispositivo di retromarcia;
2. pinne;
3. coltello;
4. cima di traino con moschettoni;
5. stacco di massa di scorta;
6. fischietto;
12
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
7. torcia stagna;
8. strumento di segnalazione sonora;
9. apparato radio di comunicazione VHF marino.
Il conduttore della moto d’acqua deve indossare:
– casco protettivo;
– scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
– giubbotto di salvataggio.
La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di
salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in
funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del
pericolante, presenza di bagnanti.
La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e
responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le
operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone
presenti.
12. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso
delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, come definita
all’articolo 2, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio
ordinariamente previsto e nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica nonché delle
disposizioni sulla tenuta e l’impiego dei cani, si osserva quanto segue:
a) nelle spiagge in cui si attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i
concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i
Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità
cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo
deve essere data comunicazione alla locale autorità marittima nonché al Comune e
Azienda Sanitaria Provinciale competenti per territorio specificando località e
modalità dell’attività proposta;
b) nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al
salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio
ordinariamente previsto, deve esser informato il più vicino assistente ai bagnanti al
fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell’eventuale chiamata
in caso di necessità.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE
SPIAGGE LIBERE
1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere assicurano il servizio di salvamento con le
modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone
marittime previste dagli articoli 3 e 4.
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone
di mare di cui al precedente comma provvedono all’apposizione, sulle spiagge e
scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il
seguente avviso recante la scritta:
13
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
3. I Comuni hanno l’obbligo di verificare l’integrità della predetta segnaletica nel corso
della stagione balneare e provvedono, se necessario, all’immediato
ripristino/sostituzione della stessa.
4. I Comuni curano l’apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di
accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e
falesie.
5. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità
a quanto previsto nel rispettivo piano spiaggia.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove
compatibili, le disposizioni stabilite nella presente ordinanza per i concessionari.
ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI
BALNEARI.
1. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono inoltre
dotarsi di:
a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso da esporre in luogo ben
visibile al pubblico;
b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
c. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all’autorità marittima e
comunale;
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
(METRI 150 DALLA COSTA ovvero 100 METRI DALLE SCOGLIERE A
PICCO) NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO
PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto.
14
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
d. idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
e. un locale dove poter effettuare il primo soccorso in grado di accogliere un lettino sul
quale possa essere distesa una persona da soccorrere, ed all’interno del quale
devono essere tenute pronte all’uso le seguenti dotazioni:
– 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150
atmosfere ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere,
le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di
manometro di controllo;
– una cannula di respirazione bocca a bocca;
– un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti autorità sanitarie;
– una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni
prescritte dalla vigente normativa;
– tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
– un tiralingua e un apribocca.
2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore
semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all’interno
della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di
renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando
che le responsabilità, relative all’uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in
capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente
normativa sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono
accertare la conformità delle proprie attività a quanto prescritto dalla presente ordinanza
attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list
allegata alla presente ordinanza (Allegato 1). Tale check-list, in ogni caso non esaustiva
dell’applicazione delle disposizioni in vigore, deve essere compilata all’inizio dell’attività
e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al
controllo, provvedendo ad informare immediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo di
Soverato e, quando necessario, l’autorità comunale delle eventuali problematiche
nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
4. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono infine compilare e far
pervenire, entro la data di apertura delle strutture balneari, la scheda notizie di cui
all’Allegato 2 all’Ufficio Circondariale marittimo di Soverato. In caso di cambio del
personale che effettua la sorveglianza durante la stagione balneare, il responsabile dovrà
comunicare tempestivamente la variazione.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI PER L’ASSISTENTE BAGNANTE.
1. L’assistente bagnante, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente
un servizio di pubblica necessità.
2. L’assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:
15
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
a) durante il servizio indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca
“SALVATAGGIO” e un fischietto;
b) svolgere l’attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore
affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona
riservata alla balneazione;
c) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di
maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della
balneazione;
d) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro
servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore
abilitato al servizio;
e) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare
espletamento del servizio;
f) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte mare della
concessione riservato alla balneazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti
costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
g) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di
pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
h) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni,
congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima
assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
i) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti
dal comma 6 dell’art. 5;
j) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché
eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
k) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per
la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di
pericolo, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 7, della presente
ordinanza;
l) provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli
ombrelloni;
m) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria
collaborazione a richiesta dell’autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo
il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare
dello stabilimento;
16
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
n) compilare ed inviare senza ritardo all’autorità marittima la scheda di segnalazione di
cui all’Allegato 3, qualora si verifichino eventi di rilievo (in particolare attività di
assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree vicine alla concessione), al seguente
contatto: ucsoverato@mit.gov.it. La scheda dovrà essere compilata anche per
comunicare le ricorrenti lamentele dell’utenza, la nidificazione di tartarughe, la
presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire
una raccolta statistica finalizzala all’implementazione della sicurezza della
balneazione, della navigazione sotto costa e dell’ambiente marino in genere.
ARTICOLO 11- DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE
1. Le attività di immersioni subacquee non professionali sono disciplinate con ordinanza n.
11/2010 in data 11/05/2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante il
regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non
professionali, guidate e didattiche, compiute in apnea o con l’ausilio di apparecchi di
respirazione nelle acque del Circondario marittimo di Soverato.
ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA PESCA
1. In aggiunta al divieto generico di cui all’articolo 5, Comma 1 lettera c), l’esercizio della
pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in
materia e dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Crotone. Durante la
stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, qualsiasi tipo di pesca, subacquea e
non, sia essa sportiva/ricreativa o professionale può essere esercitata solo oltre i 500
metri dalla costa.
È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea
carica.
ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO
ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT,
ECC.), MOTO D’ACQUA, TAVOLE A VELA (WIND SURF, ECC.)
TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE
SURF, ECC.)
1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino
di piccoli gommoni, (BANANA BOAT, ecc.) ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela
(WIND SURF, Ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE SURF,
ECC.) deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, con riferimento anche ai
discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono disciplinate dall’ordinanza n° 10/2018 in data 22/05/2018 di questo
Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la “Disciplina della
navigazione da diporto ed attività connesse”.
ARTICOLO 14 – RINVII E DEROGHE
17
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da possibili pericoli –
movimento franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell’ordinanza
emanata in materia dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. Tutti i bagnanti
devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell’area
interdetta.
2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo
quanto previsto dalla vigente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalle spiagge
e scogliere emanata dall’Autorità Marittima. In particolare, nelle zone riservate alla
balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, possono navigare e sostare solo i natanti a
remi, canoe, pattini, mosconi e mezzi similari, senza arrecare nocumento o fastidio ai
bagnanti; tutti gli altri mezzi per raggiungere la costa devono utilizzare i corridoi di
atterraggio o procedere a remi.
3. Le attività di diporto nautico e di noleggio/locazione di natanti da diporto, anche a titolo
gratuito, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza
emanata in materia dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato che prevede anche
una specifica disciplina per l’esercizio di attività ludico – diportistiche e per la locazione e
il noleggio di natanti da diporto.
4. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali,
lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Soverato. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina
Forza pubblica, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai
essere toccato.
5. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte
in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate
in materia di tutela ambientale da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
6. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche,
gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici,
processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima,
come previsto dall’ordinanza emanata in materia dall’Ufficio Circondariale Marittimo di
Soverato.
7. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o
documentate, l’autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni
della presente ordinanza.
ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI
1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164,
1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell’articolo 53 del decreto legislativo
171/2005, sempreché il fatto non costituisca un diverso illecito, ovvero reato.
2. L’accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto
di specifica comunicazione all’Ente Locale per le azioni di competenza.
18
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE
1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’ordinanza n. 07/18 in
data 22 maggio 2018 e l’ordinanza n. 11/18 in data 27 giugno 2018.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari
in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella
presente ordinanza, affissa all’albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di
Soverato e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
– distribuzione ai comuni costieri;
– divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
– inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/soverato
Soverato, (data Documit)
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Leo SPINA
19
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
allegato 1
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO
Check–List autoverifica (Art. 8, Comma 3)
1
esposizione dell’ordinanza dell’autorità marittima in luogo ben visibile.
(art. 16, co. 2, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
2
possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata
dalla competente autorità comunale.
(art. 36 cod. nav.)
□ SI □ NO
3
gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di
costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno dall’altro ed a
150 metri nel tratto di mare antistante l’area assentita in concessione.
(art. 4, co. 1 e co. 2, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
4
nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti
messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. lunghezza sino al
limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Delimitato da gavitelli
distanziati ad intervalli di 20 mt. e collegati con sagole galleggianti.).
(art.6 dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
5
Pattino di salvataggio/unità idonea di colore rosso/arancione recante la
scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di
scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un
salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
(art. 7, co.5 lettera “c”, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
6
gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati
al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l’uno dall’altro (per
l’indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.).
(art. 4, co. 3, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
7
un locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte
all’uso, costituite da: 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno
litri 1, una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone “ambu” o altra
apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità
sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile,
contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa; tre cannule orotracheali; un tiralingua e un apribocca.
(art. 9, co. 1 lettera “e” dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
8
una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta
la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di
segnalazione.
(art. 7, co. 5 lettere “b” e h”, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
9
almeno un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni
80 mt. e frazioni successive di fronte balneare.
□ SI □ NO
20
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
(art. 7 co.5 dell’ordinanza balneare)
10
l’assistente bagnante deve avere in dotazione: cintura o bretella con metri
200 di cavo galleggiante, un binocolo, un paio di pinne e un megafono fisso
o manuale.
(art. 7, co. 5 lettera “d” – “f” – “g” – “i”, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
11
posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla
navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.
(art. 7, co. 5 lettera “e”, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
12
tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso.
(art. 9, co. 1 lettera “a” dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
13
la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri.
(art. 5, co. 6 dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
14
tabella recante i significati delle bandiere esposte.
(art. 9, co. 1 lettera “b”, dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
15
comunicazione utenza telefonica dello stabilimento.
(art. 9, co. 1 lettera “c” dell’ordinanza balneare)
□ SI □ NO
Concessione demaniale marittima nr. ___________ rilasciata in data ___/____/_____ dal Comune di ______________.
Estensione del fronte mare mt. _______________ .

Autorizzazione ai sensi dell’art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____________ rilasciata in data___/____/____.
Gestione ___________________________________.
Data___/___/____ Firma _____________________________
LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI
CASO, ESAUSTIVA DELL’APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN
AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.
21
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
allegato 2
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato

Scheda notizie (art. 9, c. 4)
Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera. QUADRO “A”
Denominazione stabilimento balneare ___________________________________________ sito in
località __________________________________ nel comune di ________________________ (___)
alla via ______________________________ n° ____ Generalità titolare/gestore (o legale
rappresentante della soc. _________________________________________________________)
Sig. _______________________________________ nato a _______________________________ il
___/___/______ e residente in ____________________________________________ (___) alla via
___________________________ n° ________ in qualità di _________________________ colore
degli ombrelloni dello stabilimento balneare _________________________________ recapito
telefonico del concessionario/gestore ____________________________________ rete fissa struttura
______/_____________ mobile titolare struttura ______/_____________ eventuali altre utenze
______/___________ – ______/___________ – ______/___________
(rete fissa sede società, mobile altri soggetti ecc. ecc. – indicare titolare utenza) __________________________
Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia riguardante dotazione mezzi di soccorso e
medico QUADRO “B”
Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento
balneare oltre a quelle di cui all’ordinanza balneare: ______________________
__________________________________________________________ (defibrillatore ecc.)
eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento: (___) SI (___) NO
Dott. ______________________________________________ recapito telefonico di rete mobile del
medico ______/___________
Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera riguardante gli addetti alla
sorveglianza/assistente ai bagnanti. QUADRO “C”
1. Sig. __________________________ nato a _________________ (___) il ___/___/_____ e
residente in _____________________ (___) alla via _____________________ n° ___ brevetto
salvamento rilasciato da ___________________________ n° ______________ recapito telefonico
di rete mobile dell’assistente bagnanti ______/___________;
2. Sig. __________________________ nato a _________________ (___) il ___/___/_____ e
residente in _____________________ (___) alla via _____________________ n° ___ brevetto
salvamento rilasciato da ___________________________ n° ______________ recapito telefonico
di rete mobile dell’assistente bagnanti ______/___________;
3. Sig. __________________________ nato a _________________ (___) il ___/___/_____ e
residente in _____________________ (___) alla via _____________________ n° ___ brevetto
salvamento rilasciato da ___________________________ n° ______________ recapito telefonico
di rete mobile dell’assistente bagnanti ______/___________;
Firma del titolare/gestore/legale rappr.
__________________________________
Firma del medico
__________________________________
Firma dell’addetto alla sorveglianza
__________________________________
N. LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA DA CHIUNQUE GESTISCA O ABBIA IN USO A QUALSIASI TITOLO UN
TRATTO DI SPIAGGIA
22
_________________________________________________________________________________________
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
allegato 3
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO
Scheda di segnalazione dell’assistente bagnante (art. 10, c. 1 lett. m)
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato¹
Pec: cp-soverato@pec.mit.gov.it
Email: ucsoverato@mit.gov.it
Il sottoscritto _________________________, nato a ____________ il ______ e residente in
________________________ via _____________________, n° ____, tel. __________ , cell. _________, in
qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da ____________ in data _________, scadenza in
data ________) in servizio per conto di:
– struttura balneare denominata ________________, ubicata in località _________ del comune di
_____________;
SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:
o assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
o lamentele dell’utenza;
o presenza di nidi di tartarughe;
o avvistamento di meduse;
o comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
o (altro)
DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(specificare il luogo la data e l’orario, esporre sinteticamente l’evento, indicare generalità di eventuali testimoni o
altri fatti rilevanti)
Luogo e data _______ Firma ____________________
(1) La dichiarazione può essere presentata anche tramite l’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina