musumeci2Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione:

Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha l’obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite.

E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso secondo le modalità ritenute più idonee, che possono richiedere anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali diverse modalità di esame autorizzate dall’ISS.

Disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina:

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri nel medesimo Comune, anche avvalendosi di personale volontario non medico. Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento 11 obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli che precedono. Le convenzione potranno in ogni caso essere modificate, risolte e/o recedute con provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Allegato: Visualizza l’Ordinanza  (nuova finestra)

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