La prima sezione civile del Tribunale di Messina, con funzione di Giudice Monocratico, il dott. Corrado Bonanzinga si è pronunciata in merito alla legittimità della delibera comunale istitutiva della ZTL e dei relativi verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia municipale e dagli ausiliari del traffico per mancato pagamento del “gratta e sosta”. E’ la prima volta che un giudice togato si pronuncia sulla questione entrando nel merito della legittimità della delibera istitutiva della ZTL a fronte delle numerose pronunce di alcuni Giudici di Pace di Messina, i quali disapplicavano la delibera, accogliendo i ricorsi degli utenti. Il Tribunale in particolare ha ritenuto che “non vi sono i presupposti per ritenere che la delibera comunale istitutiva della ZTL e la eventuale ulteriore delibera istitutiva delle zone di parcheggio a pagamento siano invalide.

Peraltro l’obbligo di riservare un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta non sussiste, non solo nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ma anche per le zone definite a norma dell’art. 3 “Area pedonale” e “Zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dal Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e ciò sta a significare che in realtà la deroga opera con riferimento a tutto il centro urbano, quale risulta dagli strumenti urbanistici”.

La sentenza n. 1472/12 depositata l’11 luglio scorso, ha così condiviso pienamente le argomentazioni difensive sostenute in giudizio, dagli avvocati interni dell’avvocatura comunale, di cui è dirigente l’avv. Calogero Ferlisi.

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