CapitaneriadiportoCon il Decreto del 3 giugno 2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto, per il periodo dal 1 al 31 marzo (inclusi) e dal 1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso) il divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada.

Durante tali periodi è consentita sola la commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo.

La violazione è punita dal Decreto Legislativo nr. 4 del 9 gennaio 2012 con una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro oltre al sequestro amministrativo del prodotto ittico.

Le attività di controllo proseguiranno in maniera intensa, tanto via mare al fine di accertare e reprimere ogni comportamento illecito, nonché sul territorio per garantire la tutela del cittadino quale consumatore finale, del patrimonio ittico nazionale in generale prevenendo l’immissione sul mercato di alimenti non in regola con la normativa vigente, in qualunque forma l’illiceità si cristallizzi.

Si invitano, inoltre, tutti i consumatori e segnalare all’Autorità Marittima più vicina eventuali violazioni alla citata normativa.

 

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