Falcomatà sindacoIl sindaco Giuseppe Falcomatà a seguito del nuovo Dpcm entrato in vigore nella giornata odierna ha aggiornato le misure di contenimento comunale per l’emergenza Covid19 e ha esplicato alla cittadinanza i provvedimenti in vigore attraverso un video messaggio disponibile su questo sito.

 Il sindaco ha invitato a cambiare abitudini e ha ribadito “la necessità di stare a casa e non uscire se non per comprovate esigenze di lavoro, salute ed acquisto dei beni di prima necessità”.

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 Ordinanza n. 24 del 25.03.2020 – proroga dell’ordinanza sindacale n. 21 del 16.03.2020:

– la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino alla data del 3.04.2020, salva ulteriore proroga.

 Ordinanza n. 25 del 25.03.2020 – (proroga ordinanza sindacale n. 22 del 16.03.2020).

– fino alla data del 3.04.2020, il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie.

 Le Ordinanze e le disposizioni Sindacali sono consultabili nella sezione LINK a destra di questa pagina.

 (ult. agg. il 25.03.2020)

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In data 16 marzo, con due ordinanze (la nr. 22 e 23 ) contigibili e urgenti il sindaco Giuseppe Falcomatà ha disposto nuove misure per l’attuazione dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 sul territorio comunale.

Il Primo cittadino ha ordinato il: “divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro,di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla omogenea circolare del Ministero dell’interno.

Falcomatà ha disposto l’ interdizione assoluta al pubblico passeggio delle seguenti vie e piazze:

– Corso Garibaldi, Lungomare Falcomatà, Parco Lineare Sud, Waterfront Nord, Lungomare di Pellaro, Lungomare di Gallico, Lungomare di Catona, Piazze cittadine, Parchi aperti.

 Il provvedimento specifica che rimane consentito – anche nelle suddette vie – il solo transito necessario per coloro che devono recarsi a lavoro o fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate.

 – Con un ulteriore provvedimento il Sindaco Falcomatà ha ordinato con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 disponendo come segue:

 “Gli esercizi – nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (es. tabaccai) – sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività previste dal dpcm dell’11.03.2020, e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratti e vinci, 10 e lotto)”.

– il Sindaco con propria disposizione n. 4 del 20.03.2020 (prot. 59014 pari data):

– ha disposto che i titolari dei centri commerciali e delle strutture di media e grande distribuzione di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio di approvvigionamento di generi alimentari alla cittadinanza, d’intesa con le associazioni di categoria, articolino, già a partire da domenica 22 marzo 2020, gli orari di apertura al pubblico nell’arco della settimana con la previsione della chiusura domenicale, al precipuo ed indifferibile fine di tutelare la salute ed il diritto di riposo dei lavoratori, e, nel contempo, di evitare assembramenti in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto.

 (ult. agg. il 20.03.2020)

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 Precedenti pubblicazioni

Con l’ordinanza n 18 del 10 marzo il Sindaco ha inoltre disposto:

la sospensione:

– degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
– di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
– dei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e le attività didattiche (in presenza) nelle scuole di ogni ordine e grado. E’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (es. ludoteche);
– delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
– la sospensione immediata di ogni attività di fiera o mercato che si svolga all’aperto;

la chiusura:

– dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
– di palestre, scuole di ballo, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
– di teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– dei mercati rionali (Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, Box dei Fiori, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido);
– delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve, comunque, predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 4.03.2020. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui al citato allegato 1 lettera d) le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
– l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

– sono consentite, altresì, le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire, comunque, con ogni misura, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

L’ordinanza sindacale invita inoltre

“i titolari di tutte le attività commerciali, ed i cittadini tutti, a rispettare le misure di tutela sanitaria e le prescrizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020, al fine di allineare l’attività alla situazione di emergenza in atto (adottare i comportamenti individuali di protezione, evitare assembramenti di persone, mantenere le distanze dagli altri)”.

Nella giornata di oggi

– La giunta comunale ha deliberato l’ammissione al lavoro agile in emergenza per i dipendenti comunali, fino a cessate esigenze
– E’ stato integrato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) a cura della Protezione Civile comunale, avviato già giovedì scorso presso il Cedir, torre IV, piano 1. con le funzioni di supporto al volontariato, materiali, mezzi e risorse umane.

Il Coc è tra l’altro finalizzato a coordinare l’assistenza domiciliare per farmaci e generi alimentari agli anziani e ai disabili.

E’ stato attivato il  tavolo di coordinamento con le associazioni di volontariato predisponendo  il numero telefonico 0965 3622591 ,  attivo dalle 8:00 alle 20:00 a partire da mercoledi 11 marzo 2020 , abilitato a raccogliere le richieste di aiuto dei cittadini.

– E’ stata conclusa la sanificazione dei locali di tutti gli uffici comunali avviata nei giorni scorsi
– Prosegue la sanificazione delle scuole
– E’ stato predisposto il calendario di igienizzazione di tutte le strade comunali a cura di Avr,  che sarà avviata da domani, 11 marzo, a partire da Gallico per estendersi su tutto il territorio.

Ricordiamo che la comunicazione istituzionale relativa a tutti i provvedimenti governativi e comunali (compresa apertura uffici e organizzazione servizi) sul #Covid19 è aggregata ed in costante aggiornamento su questo sito.

L’ufficio Stampa e la Rete Civica del Comune di Reggio Calabria vi invitano a diffondere la buona comunicazione e a fare riferimento sempre e solo ai canali istituzionali locali e nazionali.

Alla sezione link a destra le locandine informative

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