ordinanza-sindacoSino al 30 giugno in vigore nuovi orari di chiusura e divieti per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche. 

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello con ordinanza contingibile ed urgente n. 187 del 12 maggio 2020 ha disposto misure volte a disciplinare le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche.
Pertanto, dalle ore 19 di oggi, sabato 13 e sino alle 24 del 30 giugno 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte anche dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare i seguenti orari di chiusura:
• lunedì, martedì, mercoledì e giovedì chiusura alle ore 01.00;
• venerdì, sabato e domenica chiusura alle ore 01.30;
Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi.
• È fatto divieto per tutte le l’attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che per le attività di asporto ai chioschi e per gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, per tutti gli esercizi di vicinato e per gli esercizi pubblici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali, di effettuare la vendita per l’asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20 fino alle 8.
• È fatto divieto per i distributori automatici di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19 fino alle ore 8.
• È fatto divieto per tutte le l’attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, chioschi e automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, di somministrare al banco bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 20;
• Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione /attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie solo all’interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors) esclusivamente con servizio al tavolo fino all’orario di chiusura degli stessi (ore 01,00 dal lunedì al giovedì; ore 01,30 dal venerdì alla domenica);
• È fatto divieto in ogni caso dopo le ore 20 fino alle ore 8 di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge, arenili, torrenti e ville aperte al pubblico;
• Le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all’esterno dei locali e nelle attività balneari e complementari devono cessare entro le ore 01.00 nei giorni dal lunedì al giovedì, ed entro le ore 01.30 nei giorni dal venerdì alla domenica.
• Le attività balneari sono tenute al rispetto degli orari di chiusura ed al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
Il provvedimento dispone altresì che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della normativa. Per quanto non espressamente disposto nella presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sino all’ultimo D.P.C.M. del 17.5.2020 e dei decreti – legge (anche non ancora convertiti in legge) sopra richiamati, all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 2.6.2020, n. 22, oltre all’ultima Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 6 giugno 2020, n.24.

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