8Di seguito una nota diffusa, tramite i social, dal Sindaco di Messina Cateno De Luca: <<ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE: Gli avvocati/compari Delia – Ciraolo ricevono un altro schiaffo dal TAR! Scuole chiuse per come stabilito dall’ordinanza De Luca! STOP ALLE CROCIATE ANTI DE LUCA! Pur di andare contro il Sindaco De Luca alcuni balordi arrivano pure a negare il Covid possa essere mortale!

Che schifo di personaggi!

Clementina questa volta era preoccupata …

Dopo il successo di Natale sul Nilo, Natale a New York, Natale a Beverly Hills… un gruppo di avvocati messinesi sta lavorando ad un nuovo “cinepanettone” dal titolo “Natale al TAR”!

È la storia di alcuni ambiziosi giuristi che per farsi un pò di pubblicità impugnano tutte le ordinanze del Sindaco della loro città. Nello stile della commedia all’italiana finiscono per combinarne di tutti i colori e non mancano i colpi di scena.

Vi offriamo in esclusiva qualche anticipazione.

Il Presidente della Terza Sezione del TAR Sicilia, con decreto pubblicato oggi 1 dicembre 2020, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordinanza sindacale con la quale abbiamo disposto la chiusura degli Istituti Comprensivi relativamente alla scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (elementari e medie per intenderci).

Il ricorso era fondato sul presupposto che il dato del contagio nel Comune di Messina è inferiore a quello che si registra a livello regionale.

Ma questo dato per il Tar non è stato ritenuto sufficiente a disporre la sospensione dell’efficacia della nostra Ordinanza perche, come ha scritto il Presidente nel decreto di stamattina, “l’ordinanza impugnata si fonda su complesse e articolate argomentazioni che trascendono il dato statistico indicato dai ricorrenti (dato che, a ben vedere, può anche non essere del tutto risolutivo o, addirittura, effettivamente rispondente alla realtà dei fatti).”

Dopo un breve ma approfondito excursus della nostra Ordinanza, il Tar ha ritenuto che non ricorre il requisito della particolare gravità per emettere la misura cautelare richiesta e ha confermato il principio che era stato già pronunciato dal TAR la scorsa settimana (quando era stato rigettato l’altro ricorso avverso l’Ordinanza di chiusura delle scuole dal 23 al 29 novembre) ribadendo cioè che “il diritto costituzionale all’istruzione può trovare compressione allorquando emerga, in termini ragionevolmente obiettivi, l’esigenza di garantire il diritto alla salute (che ovviamente trova anch’esso fondamento nella Carta Costituzionale)”.

Con questo decreto il Tar, per la seconda volta, esprimendosi con due sezioni diverse su due Ordinanze diverse (la 339 e la 343) ha riconosciuto al Sindaco il potere di intervenire nella materia scolastica quando, dovendo tutelare il diritto alla salute della sua comunità, egli ravveda le ragioni per comprimere, anche se per un tempo limitato, il diritto allo studio.

Nella prossima udienza avremo modo di ulteriormente argomentare la fondatezza del nostro provvedimento e dimostrare come le misure adottate siano state non solo legittime, ma anche necessarie per fare fronte alla riconosciuta inadeguatezza della amministrazione sanitaria locale e avere un quadro finalmente preciso ed aggiornato sull’andamento del contagio nell’ambito scolastico.

Morale della storia: “Figlio mio non piango perché hai perso, ma perchè ti vuoi rifare!”

In allegato l’ordinanza del TAR CATANIA.

PS: a nulla e’ servita la vittoria di Pirro sulla limitazione degli orari di ricevimento dei liberi professionisti!>>

In allegato l’ordinanza del TAR CATANIA:

ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE: Gli avvocati/compari Delia – Ciraolo ricevono un altro schiaffo dal TAR!

Scuole chiuse per…

Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Martedì 1 dicembre 2020

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