Nota stampa del sindaco Federico Basile: <<Ancora una volta, la senatrice Musolino dimostra la voglia di protagonismo che la porta a voler attaccare a tutti i costi ogni iniziativa intrapresa dall’amministrazione Basile, anche quando le sue argomentazioni risultano del tutto infondate.
Il contratto al centro delle sue contestazioni è stato redatto conformemente alla legge 7/1992, normativa attualmente in vigore, che consente di affidare a una persona con comprovate competenze il ruolo di esperto, come confermato dal curriculum di Laura Castelli, che tra le varie esperienze annovera l’incarico di vice ministro all’economia ricoperto in 3 governi diversi.
Di seguito spiego alla senatrice come stanno le cose, e ancora una volta la invito ad un confronto serio che da mesi però rifugge auspicando che possa superare questa spasmodica voglia di polemica.
Inoltre la senatrice Musolino nella disamina svolta, trascura il carattere di specialità della normativa sugli esperti del Sindaco e del Sindaco Metropolitano, ribadita proprio dalla stessa deliberazione della Sezione regionale della Corte dei Conti n. 71/2023 citata invece dalla senatrice a sostegno della sua errata tesi.
La Sezione di Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n.71/2023 esplicita e chiarifica il carattere di specialità della normativa in materia di esperti del Sindaco rispetto a quella dei collaboratori esterni così affermando proprio al paragrafo 3 della deliberazione:” In materia di collaboratori esterni una disciplina peculiare è prevista dalla L.R. 26 agosto 1992, n. 7, che prevede la figura del c.d. “esperto del Sindaco”
La nomina di esperto prevista dall’art. 14 della L.R. 7/1992 rappresenta un’ipotesi speciale, rispetto alle nomine di collaborazioni esterne, da parte del Sindaco, disciplinate in via generale dall’art. 13 della stessa legge regionale che, in perfetta coincidenza con quanto stabilito dall’art.12 comma 4 della L.R. n.15/2015 ,citato dalla Musolino, conferisce al Sindaco le seguenti nomine : ” nomina……..il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
Cara senatrice la contestazione risulta errata, e frutto di un’evidente confusione tra le nomine di collaboratori o consulenti esterni, previsti sia dall’art. 12 della L.R. 15/2015 che dall’art. 13 della L.R. 7/1992, soggette tra l’altro a specifici e rigidi paletti ed al criterio comparativo, dalle nomine degli esperti del Sindaco e del Sindaco Metropolitano che trovano una differente e specifica disciplina nell’art. 14 della L.R. 7/1992 e 35 della L.R. 9/1986 e sono conferiti su base fiduciaria.
La Senatrice Musolino dunque nella lettura dell’art.12 della L.R. 15/2015 trascura che gli incarichi di collaborazione esterna e consulenza cui fa riferimento la predetta norma, nulla hanno a che vedere con l’incarico di esperto del Sindaco, in perfetta coincidenza con quelli definiti all’art.13 della L.R n.7/1992 che sono differenti dall’incarico di esperto disciplinato al successivo art. 14 della legge medesima.
Tra l’altro, la legge regionale 15/2015 che ha istituito i Liberi consorzi comunale e le Città metropolitane, all’art. 1 comma 4, ha stabilito espressamente che:<< Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.>>.
Chiarita dunque la distinzione voluta dal legislatore regionale tra le figure di “esperto” del Sindaco e gli incarichi di “collaborazione esterna” e “consulenza” e la correlata differente disciplina normativa, nel caso di specie, rispetto alla nomina della dott.ssa Castelli si contesta che l’entità della retribuzione prevista nel provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico, pari al trattamento tabellare quella di un dirigente enti locali, risulterebbe in violazione delle previsioni dell’art. 12 della L.R. 15/2015 che prevedono, tra l’altro, che i rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina. Ma abbiamo visto come la succitata norma disciplina figure differenti.
Tra l’altro, in una attività interpretativa delle norme, una diversa lettura comporrebbe un’evidente disparità di trattamento, sul piano economico, tra gli esperti del Sindaco del Comune cui l’art.14 attribuisce il trattamento economico pari al tabellare dei dirigenti funzioni locali, e gli esperti chiamati a svolgere analoghe prestazioni presso i Liberi Consorzi o le Città Metropolitane, cui il compenso, a parità di attività svolta, andrebbe ridotto del 50% di quello del dirigente.>>