referendum-20-21Ai sensi dell’art. 1 legge 15 gennaio 1991 n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del proprio comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, dell’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 361/57, i cittadini portatori di handicap, impossibilitati ad esercitare autonomamente il voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 104/92, nei tre giorni precedenti la consultazione referendaria, quindi da giovedì 17 a sabato 19 settembre 2020, le aziende sanitarie dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

 Allegati:

Elenco sezioni elettorali prive di barriere architettoniche(1)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *