zanca onuCon Ordinanza n. 69 di ieri, 19 marzo, contingibile ed urgente ex art.50 del D.Lgs 267/2000 recante misure definitive per contrastare la diffusione del virus COVID-19 nel territorio del Comune di Messina in attuazione ed integrazione del DPCM 11 marzo 2020 nell’ambito della disciplina delle attività edilizie, il Sindaco Cateno De Luca ha ordinato per tutta la durata di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, e dunque sino al 25 marzo, salvo eventuali proroghe e/o revoche disposte con provvedimenti statali:

1) la sospensione, di tutti i termini di decorrenza di validità dei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Messina (permessi di costruire e tutti i titoli abilitativi, occupazione suolo, ecc.) con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza;
2) le imprese impegnate in esecuzione di lavori, che faranno esplicita richiesta di sospensione, devono essere autorizzate dalla Direzione Lavori a sospendere le attività. Per tutta la durata della sospensione tutti i termini restano interrotti;
3) i cantieri che rimarranno attivi, dovranno limitare le ore lavorative effettuando orario continuativo dalle ore 7 alle 14.
Il Sindaco ha poi disposto successive note integrative e di chiarimento in merito all’orario di attività dei cantieri. Pertanto, la disposizione del punto 3, “I cantieri che rimarranno attivi, dovranno limitare le ore lavorative effettuando orario continuativo dalle ore 7 alle 14”, non si applica per tutti cantieri che assicurano il corretto funzionamento dei servizi essenziali, quali reti elettriche, telefoniche, acqua, fogna e similari.
La stessa disposizione non trova applicazione altresì per tutti gli interventi relativi a cantieri atti al miglioramento, ampliamento e manutenzione di qualsiasi tipo di strutture ospedaliere, con particolare riferimento all’emergenza Coronavirus in corso.
Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25 euro ed il massimo di 500 euro, stabilendo il pagamento in misura ridotta di 450 euro ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata del presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 12 di oggi, venerdì 20, e avrà durata fino al 25 marzo salvo ulteriori disposizioni.

Allegati

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    Data di aggiunta: 20 marzo 2020 10:52 Dimensione file: 1 MB Downloads: 2
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