abusivismo-edilizioAi fini di un’uniforme valutazione nell’applicazione delle disposizioni, la dirigente il dipartimento Attività edilizie e repressione dell’abusivismo, Antonella Cutroneo, ha disposto che per la concessione e l’autorizzazione edilizia comunale ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 47/85, appare opportuno fornire indirizzo per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie comunali in sanatoria, per istanze che abbiano la finalità di sanare abusi edilizi conformi allo strumento urbanistico all’epoca della realizzazione delle opere e al momento di presentazione dell’istanza. E’ possibile eseguire, con il medesimo provvedimento, anche modeste opere di adeguamento, che consentano all’opera in esame di rendersi conforme allo strumento urbanistico generale vigente. Pertanto, qualora sia necessario concedere o autorizzare l’esecuzione di modesti interventi di adeguamento (non sostanziali), si rende opportuno che la ditta richiedente, a conclusione dei lavori, che devono avvenire nei tempi e secondo le modalità previste per legge, trasmetta al dipartimento Edilizia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento autorizzate, corredata da esaustiva documentazione fotografica. In assenza di tale adempimento la concessione e l’autorizzazione edilizia comunale in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 47/85, è da ritenersi nulla e priva di ogni effetto (clausola che dovrà essere riportata nel provvedimento amministrativo). Relativamente all’esecuzione di sottotetti ai sensi dell’art. 3 punto c) delle norme di attuazione vigenti, la dirigente Cutroneo ha precisato che giungono al dipartimento Edilizia privata numerose istanze per l’esecuzione di sottotetti, raggiungibili mediante scala interna all’unità immobiliare. Fermo restando quanto dettato dalle norme di attuazione e dal regolamento edilizio comunale vigenti, si rende necessario, al fine di garantire un opportuno coordinamento delle unità organizzative del dipartimento e l’assetto edilizio urbanistico del territorio, dare un indispensabile indirizzo in merito al punto c) dell’art.3, lettera e) delle norme di attuazione vigenti. Partendo dal presupposto che i locali sottotetti hanno funzione di riparo da agenti atmosferici e destinazione limitata a quella prevista al punto c) dell’art.3, lettera a) delle norme di attuazione, si ritiene che il sottotetto non potrà avere più di due timpani e non dovrà eccedere la sagoma planimetrica costituente volume edilizio delle unità immobiliari sottostanti, senza ulteriori ampliamenti. Resta inteso, comunque, che l’imposta delle falde della copertura del sottotetto – ai sensi dell’art.3 punto c) delle norme di attuazione vigenti non debba superare la misura di 87 centimetri, calcolata dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale con l’intersezione della fronte esterna del fabbricato. Infine a seguito di numerose istanze per l’installazione di “chioschi”, da eseguirsi su suolo privato, per quanto riguarda le installazioni di strutture precarie e temporanee su suolo privato, per la vendita di generi vari, il regolamento edilizio comunale vigente – all’art. 6, punto f) prevede che è soggetta ad autorizzazione edilizia comunale l’occupazione temporanea o permanente di suolo privato mediante l’istallazione di chioschi a posto fisso, per la vendita di generi vari e per la vendita di prodotti stagionali. Si rende necessario, a tal proposito, dare indicazioni univoche per disciplinare l’attività autorizzata sia dell’esecuzione di interventi a carattere temporaneo (quelli a carattere permanente comportano trasformazione del territorio e aumento del carico urbanistico), al fine di assicurare un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alle norme vigenti in materia. Per le strutture precarie si intendono i manufatti collegati ad un’attività stagionale e di pubblico interesse, finalizzati ad un uso circoscritto nel tempo e destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, non abitative, e che non abbiano il carattere della continuità. Le costruzioni precarie e temporanee possono essere realizzate solo per fare fronte ad esigenze esclusivamente temporanee e comunque per un periodo massimo di tre mesi nel corso dell’anno. Potrà essere richiesta nuova istanza nell’anno successivo, al solo fine di sopperire alle carenze di servizi offerti nell’area in argomento. Il soggetto abilitato deve rimuovere le strutture precarie entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in ripristino le aree su cui le stesse ricadevano. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono, comunque, consentirne una facile rimozione. Pertanto le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio puntuali con esigue opere di escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Con elementi amovibili devono realizzarsi anche le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi e tali da non alterare e compromettere gli aspetti del territorio.

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