de-luca-15Con Ordinanza n. 105 di ieri, domenica 5 aprile, avente ad oggetto l’attraversamento dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it, il Sindaco Cateno De Luca dispone: 1) di revocare l’Ordinanza n. 80 del 26 marzo 2020. 2) Chiunque intenda fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it , disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina, a compiere le seguenti attività: a) Registrare i propri dati personali; b) Dichiarare di conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta ottemperanza delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente Ordinanza; c) Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente; d) Indicare le motivazione dello spostamento specificando tra le ipotesi ammesse dalla normativa vigente; e) Allegare la documentazione comprovante il ricorrere della motivazione prescelta per lo spostamento; f) Indicare la località di destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo proprietario fornendo ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario; g) Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco; h) Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento. 3) Per i passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” la procedura di registrazione e prenotazione on-line verrà eseguita solo la prima volta senza bisogno di ripetere la procedura giornalmente. Ai suddetti viaggiatori verrà rilasciato un code-pass con il quale avranno accesso all’imbarco senza necessità di ripetere le operazioni di registrazione. 4) Alla Polizia Municipale del Comune di Messina di assicurare attuazione alla presente ordinanza svolgendo le seguenti attività: 4.1) Verificare, entro 12 ore dal ricevimento, le dichiarazioni trasmesse dai passeggeri che si saranno registrati al portale www.sipassaacondizione.comune.messina.it; 4.2) Accertare la rispondenza dei dati forniti dai passeggeri; 4.3) Verificare la conformità della dichiarazione prevista alla lettera g) con i relativi allegati prodotti dal passeggero. 5) Accettare la domanda di registrazione del passeggero dopo avere verificato la corrispondenza al vero di tutti i requisiti elencati ai precedenti numeri 4.1), 4.2) e 4.3). 6) Rigettare la domanda di registrazione del passeggero nel in cui la domanda risulti incompleta, non ricorra alcuna delle motivazioni che ammettono lo spostamento secondo la disciplina vigente, o ancora nel caso in cui la documentazione non risulti veritiera. 7) Fa divieto ai passeggeri che non abbiano completato la procedura di registrazione o che abbiano ricevuto il rigetto della domanda di registrazione sul portale on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it” di accedere al territorio del Comune di Messina. 8) Chiunque intenda fuoriuscire dalla Sicilia attraverso i collegamenti navali del Porto di Messina (Rada San Francesco e Porto Sorico) è tenuto a registrarsi accedendo al portale www.sipassaacondizione.comune.messina.it prima dell’imbarco. La presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 di mercoledì 8 aprile 2020 e avrà efficacia fino a lunedì 13 aprile 2020, e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata. La presente Ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine e di Polizia che viaggiano per motivi di servizio. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.3 KB Downloads: 2138

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