I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale di Censimento, con i seguenti compiti: – partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; – gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per territorio; – effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella Lista Comunale Anagrafìca nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; – eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; – provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando la loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; – coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta; – rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; – provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti; – segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; – svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore; – fornire disponibilità all’eventuale attività di inserimento dati (data-entry). Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere sollevato dall’incarico. Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 1° ottobre 2011 – 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento.

 

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