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Il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, dopo aver sentito la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei  Farmacisti  Italiani, la Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I.,  l’Associazione Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti ed  acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano, ha emanato il 16 dicembre 2010 il Decreto riguardante la “Erogazione  da  parte  delle  farmacie  di   specifiche prestazioni professionali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio.

Questi, in estrema sintesi, i punti più salienti del Decreto.

L’erogazione dei servizi può  essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai  fisioterapisti,  in possesso di titolo abilitante,  ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

Il farmacista è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti, avvalendosi, se  necessario,  degli  Ordini  provinciali  dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni più rappresentative dei  fisioterapisti, così come individuate dal Ministero della salute.

Le attività erogate  presso  le  farmacie  e  a  domicilio  del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari nel rispetto dei  propri  profili  professionali, con  il  coordinamento, organizzativo e gestionale, del farmacista titolare o direttore.

Le prestazioni possono essere erogate a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   sotto la vigilanza dei preposti organi  regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali fuori dai limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

In particolare, il Decreto fa obbligo all’infermiere di provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e gli consente di avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

Sono erogabili dagli infermieri presso  le  farmacie:
a) supporto alle  determinazioni  analitiche  di  prima  istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
b) effettuazione   di   medicazioni  e  di cicli  inattivi intramuscolo;
c) attività concernenti   l’educazione   sanitaria  e  la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei  malati  alle terapie.

Sono erogabili  dagli  infermieri,  a  domicilio  del  paziente, le  prestazioni  prescritte dal medico di medicina  generale o dal pediatra di libera scelta.

Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri di libera scelta l’infermiere  può  erogare – sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del  paziente – ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in  autonomia. Inoltre, sempre a domicilio del  paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a  garantire  il corretto utilizzo dei  medicinali. Tali  attività  possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell’ambito delle linee guida  tecnico-sanitarie  approvate  dalle  Regioni.

Quanto alle prestazioni erogabili dai fisioterapisti presso le farmacie ed a domicilio del paziente:

Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri di  libera  scelta,  il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia:
a) definizione del programma prestazionale volto alla prevenzione, all’individuazione ed  al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per  la  rieducazione  funzionale  delle disabilità  motorie,  psicomotorie   e   cognitive   e   viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle  rispondenze  della  metodologia  riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Da parte sua la farmacia deve rispettare tutti gli specifici requisiti, relativi ai  settori professionali, sanitari e  tecnico-strutturali, previsti dalla normativa statale, regionale e comunale  vigente.

Infine,   i principi ed i criteri per la determinazione della  remunerazione,  da parte del Servizio Sanitario Nazionale, da applicarsi  nei  correlati  accordi  di  livello regionale, sono definiti dall’accordo collettivo nazionale (art. 4, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive  modificazioni), che definisce, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali  fissano  i  requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui  ambito  le  prestazioni  sono erogate.

L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la  finanza pubblica.

 

Fonte: Ministero della salute

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