Governo smentisca equivoco, Statuto derogato oltre 400 volte in 12 anni. La decorrenza dal primo gennaio del 2012 dei tagli alle detrazioni e alle deduzioni e l’estensione della franchigia di 250 euro anche a queste ultime, come previsto dalla bozza del ddl stabilità del 10 ottobre, sono una sorpresa sgradita e inaspettata, di cui l’Esecutivo non ha fatto menzione nella presentazione del ddl.
Il Governo chiarisca l’equivoco e smentisca la presenza di queste due novità nella versione finale del disegno di legge.
Se confermate, infatti, queste “verità nascoste” renderebbero ancora più ineguale lo scambio Irpef/Iva, fino al punto di determinare una penalizzazione per tutti i contribuenti.
Costituirebbero inoltre l’ennesima, clamorosa violazione del divieto di irretroattività sancito dallo Statuto del Contribuente.
Una violazione, purtroppo, ormai seriale: lo Statuto, nei suoi 12 anni di vita, è stato derogato più di 400 volte: solo dal 2011 famiglie e imprese hanno ‘anticipato’ più di 6 miliardi di maggior gettito. A questo andrebbe aggiunto quanto “recuperato” dall’erario sui redditi del 2012 grazie ai tagli e alla franchigia su deduzioni e detrazioni, previsti dalla bozza circolante e che interesserebbero un monte di circa 5,6 miliardi di spese.

Le violazioni dello Statuto del contribuente

Nel 2011, 6 miliardi di maggiori imposte a carico di famiglie e imprese 1

  1. Era il 2010, quando la Corte dei conti lanciò un allarme: a dieci anni dall’ introduzione dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), si continuano a registrate “deroghe eccessive alle sue regole, con la retroattività delle imposte o dei mutamenti procedurali, l’uso massiccio delle proroghe dei termini di accertamento, il deficit di chiarezza e di trasparenza che spesso continua a connotare le leggi tributarie”. In altri termini, quello che era nato con lo scopo di sancire i diritti del contribuente in materia fiscale, disciplinando una serie di aspetti importanti, dal principio di garanzia, trasparenza ed imparzialità amministrativa, alla produzione di leggi e norme fiscali, che devono essere conformi al principio di chiarezza e comprensibilità per chi ne è il destinatario,  aveva finito per trasformarsi nella certificazione di una realtà fiscale carica di squilibri e di soprusi.
  2. Parole forti, certo, ma che riflettono un non invidiabile primato: nei suoi primi dieci anni di vita, si è stimato, lo Statuto dei contribuenti è stato disatteso almeno 400 volte. Il ricorso ad un semplice incipit (“in deroga alle disposizioni di cui all’articolo … della legge k”) è bastato al legislatore per violare una legge da lui stesso varata.

Fra le violazioni più diffuse:

  • la retroattività delle disposizioni fiscali (modifiche alla disciplina di determinazione del reddito, alle regole di calcolo dell’imposta e degli acconti);
  • la proroga dei termini di accertamento che, oltre a determinare una pesante situazione di incertezza fra gli operatori, crea lo spazio per comportamenti fraudolenti e mette in affanno la stessa Agenzia delle Entrate nell’emanazione delle disposizioni attuative e delle circolari esplicative;
  • l’utilizzo del decreto legge in materia tributaria, posto che secondo lo Statuto (art. 4) “non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti”.
  1. Nell’ultimo biennio la situazione non è mutata. Le violazioni più significative hanno riguardato l’art. 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.“

Ecco i dieci esempi più eclatanti: solo dalla violazione del principio di irretroattività è scaturito un maggior gettito 2011 di oltre 6 miliardi; entrate che, rispettando lo Statuto, si sarebbero registrate soltanto a partire dal 2012.

                              Lo Statuto del contribuente
Quanto hanno reso nel 2011 le violazioni al principio dell’irretroattività  delle norme
Misura Provvedimento Maggior gettito (milioni)
1 Restrizioni al regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili dl 98/2011 (1^ manovra estiva Tremonti) 125
2 Aumento imposta di bollo conto deposito titoli dl 98/2011 (1^ manovra estiva Tremonti) 725
3 Prelievo solidarietà Irpef (5% oltre 90 mila € e 10% oltre 150 mila) dl 138/2011 (2^ manovra estiva Tremonti) 674
4 Addizionale all’Ires per le società dei settori idrocarburi ed energetico dl 138/2011 (2^ manovra estiva Tremonti) 839
5 Aumento aliquota base dell’addizionale regionale Irpef (da 0,9% a 1,23%) dl 201/2011 (manovra salva Italia Monti) 2.215
6 Imposta su immobili posseduti all’estero dl 201/2011 (manovra salva Italia Monti) 98
7 Imposta su attività  finanziarie detenute  all’estero dl 201/2011 (manovra salva Italia Monti) 9
8 Estensione imposta di bollo a prodotti finanziari per i quali non c’è obbligo deposito dl 201/2011 (manovra salva Italia Monti) 1.223
9 Proroga termine per variazione addizionale regionale Irpef dl 216/2011 (milleproroghe) (compreso nel punto 5)
10 Assicurazioni estere (applicazione imposta da parte dell’ intermediario) dl 83/2012 (decreto sviluppo) 110
                           TOTALE 6.018
    Fonte: elaborazioni Confesercenti su dati ufficiali (Relazioni Tecniche provvedimenti)

Il maggior prelievo si è concentrato in larga parte (i tre quarti) sulle famiglie e sulle PMI (imprese individuali e società di persone). La quota restante ha invece interessato le società di capitale.

4. Che fare ?

E’ possibile prevedere espressamente che un provvedimento legislativo debba rispettare le prescrizioni dello Statuto del contribuente. In tale direzione si muove l’emendamento proposto nei giorni scorsi dall’on. Fluvi, in sede di esame del ddl delega di riforma fiscale: il governo , nel rendere operativa la delega, dovrà rispettare la norma dello Statuto (art. 3) che fissa il principio dell’irretroattività delle norme tributarie. Ma si tratta di una prescrizione che, se approvata, non troverà applicazione oltre il caso concreto della delega fiscale.

Continueranno invece a restare in balia delle necessità e delle urgenze del legislatore tutti gli altri provvedimenti. E la regola continuerà ad essere non lo Statuto del contribuente, ma la sua violazione.

Per uscire da questo paradosso è necessaria un’innovazione forte e con carattere di generalità, diretta ad evitare il rischio che lo Statuto del contribuente continui ad essere ritenuto  una legge scritta sulla sabbia, modificabile in qualunque momento da un’altra legge ordinaria.

La soluzione, allora, resta una sola: tradurre le disposizioni dello Statuto in norme di rango costituzionale.

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