decreto-cura-italiaPer fare chiarezza, l’associazione pubblica un vademecum sulle novità per famiglie e consumatori contenute nel decreto-legge “Cura Italia”.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo 2020 il decreto legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I primi articoli del decreto legge dispongono lo stanziamento di fondi a favore del Sistema Sanitario Nazionale e conferiscono alla Protezione Civile il diritto di requisire immobili al fine di essere utilizzati per la cura e l’isolamento dei malati, oltre al reclutamento di medici e infermieri.

 Altri temi affrontati nel decreto “Cura Italia” sono il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese; la sospensione degli obblighi di versamento tributati e dei contributi, di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

 FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLASTICA

 I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (fatto salvo quanto previsto al comma 5) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

 I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui INPS (autonomi), hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

 La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

 La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 Il limite dei 12 anni non si applica ai figli affetti da disabilità.

 Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. tutto ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.

 In alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50).

 Anche i genitori che lavorano come dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di questo specifico congedo e della relativa indennità. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

 Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 Ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore può presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, indicando anche il numero di giorni di indennità, ovvero l’importo del bonus che intende utilizzare.

 Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. I benefici, di cui al presente articolo, sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

 Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19 dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma, sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

 MALATTIA: ISOLAMENTO E QUARANTENA

 Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’articolo 1, comma 2, lettere “h” e “i” del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia. Stessa disposizione si applica per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (gestione separata).

 INDENNIZZI ECONOMICI PER AUTONOMI E STAGIONALI

 I lavoratori autonomi iscritti all’inps nonché i lavorati stagionali e del settore che non hanno lavorato, hanno diritto ad un indennizzo per il solo mese di marzo di euro 600.

 SOSPENSIONE TERMINE PAGAMENTI DI CONTRIBUTI E TASSE

 Il pagamento dei contributi di questo periodo slitta al 10 giugno 2020, anche per il pagamento dei contributi di domestici e badanti.

 Il pagamento delle cartelle di pagamento (che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio) è prorogato al 31 maggio 2020; stessa proroga per tutte le tasse e tributi.

 RISPARMIATORI

 Prorogato al 18 giugno 2020 il termine per le domande Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

È contemplata la possibilità di CONSAP, in attesa della definitiva istruttoria su tutte le domande, di liquidare un indennizzo provvisorio pari al 40% del totale

 BIGLIETTI PER CONCERTI, MANIFESTAZIONI ED ALTRI EVENTI

 E’ previsto che il venditore, su richiesta del consumatore, emetta un voucher di pari importo di quanto pagato, da utilizzare entro un anno.

 CARTE DI IDENTITA’

 Prorogata al 31 agosto 2020 la scadenza di tutte le carte d’identità che scadono dopo il 18 marzo 2020.

 MUTUI PRIMA CASA

 Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, possono quindi essere sospese le rate dei mutui prima casa.

 L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 La sospensione è comunque onerosa per il cittadino in quanto, nel periodo di sospensione sono comunque dovuti il 50% degli interessi maturati in favore della banca. La norma dovrà essere attuata con regolamento del Ministero dell’Economia

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con proroga dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria al entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE

 Fino al 30 giugno 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna mediante accertamento preventivo della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

 SOSPENSIONE DEI DISTACCHI PER MOROSITÀ

 L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha disposto con un suo provvedimento la sospensione dei distacchi per morosità delle forniture di energia elettrica, gas e acqua di famiglie e piccole imprese, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

 Le procedure di sospensione vengono quindi rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020, con obbligo di ripristinare i servizi sospesi prima del provvedimento Arera e comunque successivo al 10 marzo.

 Dopo il 3 aprile il fornitore interessato a ridurre la fornitura del cliente moroso, sarà tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.

 Confconsumatori Sinagra ricorda che lo sportello è a disposizione di consumatori, cittadini e utenti per la tutela dei loro diritti.

E’ possibile contattarci via email all’indirizzo dedicato confconsumo.sinagra@libero.it ovvero ai recapiti telefonici indicati sul sito www.confconsumatori.it

 

 

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