carabinieri005Stamane, i Carabinieri della Compagnia di Locri hanno notificato al titolare di un circolo di Bovalino un provvedimento di sospensione di 15 giorni dell’attività ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), poiché a seguito di ripetuti controlli effettuati in specie dai militari della locale Stazione presso l’esercizio in parola è stato accertato che il locale risulta essere luogo di abituale ritrovo di persone controindicate o comunque pericolose. È stato proprio il quotidiano controllo del territorio che ha consentito di accertare che il suddetto esercizio era l’unico, nonostante la presenza nelle vicinanze di altri locali analoghi, ad essere assiduamente frequentato da diversi soggetti pregiudicati o comunque ritenuti d’interesse operativo in considerazione del loro circuito relazionale e familiare. Taluni di questi sono da considerarsi elementi di vertice delle cosche gravitanti nel territorio, nonché soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale in considerazione della loro elevata pericolosità sociale. Tali circostanze, ancor più in ragione del contesto territoriale di riferimento, assumono una particolare gravità se considerate in una più ampia prospettiva: in particolare un “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”, va ad alimentare quel circuito d’illegalità che trova terreno fertile e sviluppo in questi territori; oltre ad essere logica propagazione di un approccio ambientale tipicamente e storicamente avverso all’ordinamento giuridico e ai suoi rappresentanti.

È opportuno ricordare che il provvedimento in questione ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue che esso prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio stesso.

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