addaAssistenza educativa: accertata la natura discriminatoria del Comune di Bovalino (Rc) nei confronti di un minore disabile. Ordinanza cautelare Tribunale di Locri. A renderlo noto Vito Crea Presidente Associazione Adda:<<L’Associazione ADDA prende atto con soddisfazione dell’Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. con la quale il Tribunale di Locri, accertata la natura discriminatoria della condotta del Comune di Bovalino, ha ripristinato il diritto di un minore ad avere integralmente riconosciute le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione previste nel Piano Educativo Individualizzato, così come definito ai sensi della Legge 104/1992 che obbliga a garantire il sostegno all’alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmate, senza che vi possa essere alcun potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili. L’Associazione ADDA, che mi onoro di rappresentare, sostiene da anni battaglie di civiltà contro tali discriminazioni, purtroppo sempre più frequenti, che ledono in modo palese il diritto all’istruzione e all’inclusione sociale riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione. Nel caso di specie il PEI elaborato per il minore disabile aveva previsto 12 ore di assistenza alla comunicazione, ma il Comune di Bovalino aveva garantito tale assistenza per un numero inferiore di ore. Il Tribunale di Locri, con la citata Ordinanza, ha ordinato al Comune di Bovalino l’immediata e pronta assegnazione al minore di un assistente all’autonomia e alla comunicazione conformemente al Piano Educativo Individualizzato elaborato per il minore medesimo, tenuto conto che:

  • A fronte della natura discriminatoria dell’erogazione di ore in difformità e decremento rispetto a quanto previsto nel PEI, il Comune avrebbe dovuto dimostrare, con allegazione di specifici elementi atti a consentire puntuali valutazioni, che il riconoscimento di un minor numero di ore di assistenza avrebbe comunque consentito al minore disabile di avere adeguata assistenza e prestazioni;
  • Che tali elementi, sulla scorta di una valutazione compatibile con la natura cautelare del presente giuudizio, non sono stati forniti;
  • Che il comune ha allegato che “le predette ore non potrebbero essere effettuate poiché, durante l’orario scolastico, molto spesso, questi bambini sono costretti a non frequentare, in quanto devono raggiungere i centri di riabilitazione, incapaci di trattarli tutti duranti gli orari pomeridiani;
  • Considerato che nel PEI, al fine di determinare il numero di ore di assistenza di cui il minore deve usufruire, si tiene conto delle ore di assistenza dei bambini per frequentare i centri di riabilitazione, risultando dettagliatamente indicato l’orario di frequenza del minore e dunque evincendosi la piena fruibilità del fruibilità del monte ore riconosciuto;
  • Ritenuto che non appare condivisibile neppure l’ulteriore rilievo mosso dal Comune resistente in ordine all’impossibilità di garantire il monte ore di assistenza stante la necessità di assicurare pari ore di assistenza a tutti i bambini (in numero di 20) che necessitano di tale servizio: ed invero, la circostanza di non riuscire ad assicurare un numero superiore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli studenti con disabilità è fruytto di una inefficienza nell’apprestamento di una attività doverosa, inefficienza che non può essere giustificata sulla scorta delle difficoltà economiche dell’ente dal momento che, nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, deve assegnarsi valutazione di prevalenza al diritto fondamentale alla assistenza nell’educazione e scolarizzazione del disabile anche rispetto alle esigenze di finanza pubblica (vedasi sul punto sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010);
  • Ritenuto quindi che sussista il fumus boni iuris della domanda speigata, non essendo ammissibile alcuna riduzione del monte ore individuato nel PEI in favore del minore ricorrente, riduzione che si concreta in una lesione del diritto fondamentale all’istruzione. All’inclusione sociale e che si risolve in una forma di discriminazione basata sulla condizione di handicap del ricorrente;

Motivazioni chiare quelle del Tribunale di Locri, che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione e che costituiscono un importante punto di riferimento per numerosi minori disabili che purtroppo, ancora oggi, continuano a non vedere correttamente riconosciuta la necessaria e prevista assistenza. A tale proposito riteniamo inaccettabile la dichiarazione dell’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Bovalino Filippo Musitano, che ha preferito non commentare l’Ordinanza in quanto “c’è un giudizio in corso”. Considerate le pesanti motivazioni, ci saremmo aspettati il riconoscimento del diritto gravemente leso e una dignitosa rinuncia a proseguire nel merito da parte dell’Amministrazione comunale di Bovalino, non certo l’attesa del giudizio in corso il cui eventuale diverso esito, rispetto a quanto disposto nelle motivazioni dell’Ordinanza, andrebbe comunque a ledere un diritto. A Bovalino ci sono altri 19 bambini disabili ai quali non è stato riconosciuto il numero di ore previste all’interno dei PEI. Il nostro auspicio, diversamente da quello dell’Assessore Musitano, è quello di vedere riconosciuto anche a loro, senza alcuna ulteriore azione giudiziaria e grazie al coraggio e alla determinazione dei genitori ricorrenti, i diritti lesi dei loro figli.   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *