mancuso craDagli organi di stampa è stato possibile leggere la notizia, per come propagandata dalla Cisl Medici, secondo cui sarebbe stata pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro una condanna “esemplare” per attività antisindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Sebbene vi sia stata una pronuncia da parte del Tribunale di Catanzaro in data 19 marzo 2013, deve però ridimensionarsi la portata della stessa per come invece è stata descritta dalle organizzazioni sindacali ed infatti:

1 – In primo luogo si verteva in tema di opposizione a precedente provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Catanzaro nella persona del Giudice Dott.ssa Fatale che aveva integralmente rigettato il ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali;

2 – Le medesime organizzazioni sindacali avevano proposto impugnativa avverso l’intero provvedimento giurisdizionale che aveva dichiarato la legittimità di diversi atti deliberativi tra i quali l’atto che aveva approvato, nell’anno 2011, l’atto Aziendale di diritto privato previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

3 – A seguito della costituzione in giudizio dell’Azienda, le organizzazioni sindacali hanno rinunciato a tutte le domande formulate con esclusione di quella relativa alla parte inerente all’approvazione della pianta organica avvenuta con deliberazione 2495/2011;

4 – Il Giudice del Lavoro, con la sua sentenza del 19 marzo 2013, preso atto delle modificazioni normative intervenute, dell’impossibilità di ordinare all’Azienda di provvedere alla consultazione sindacale omessa, ha dichiarato antisindacale la sola approvazione della richiamata pianta organica riconoscendo, per il resto, la piena legittimità di tutti gli atti impugnati tra i quali, lo si ripete, l’Atto aziendale di diritto privato previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 approvato nell’anno 2011. Contestualmente, lo stesso, ha dichiarato il difetto di legittimazione della Cisl Medici Regionale;

5 – In ogni caso, è da evidenziare come quella che viene propagandata come una “grande vittoria”, di fatto nulla muta nell’assetto organizzativo aziendale stante il fatto che, alla luce della continua e pressante attività di riorganizzazione aziendale finalizzata ad attuare una razionalizzazione dei costi e del personale per perseguire gli obiettivi del piano di rientro regionale, in data 31 luglio 2012 la pianta organica oggi annullata dal Giudice del Lavoro era stata già revocata e sostituita da altra approvata con delibera 2027 che, ad oggi, è e resta pienamente efficace ed operativa;

6 – Si contesta, infine, per come apparso su alcuni organi di stampa, che l’Azienda sarebbe stata condannata alle spese di lite nella misura di 3.000 euro, essendo invece vero che la sentenza del 19 marzo 2013 ha integralmente compensato le spese della doppia fase di giudizio;

7 – Parimenti infondata e contraria alla realtà è la circostanza riferita dalla Cisl Medici sulla sussistenza di ulteriori violazioni riguardo l’attribuzione di incarichi di sostituzione nella direzione Unità Operative aziendali, ma che non riguardano in alcun modo il contenuto del giudizio che ci ha occupato.

 

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