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Il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, dopo aver sentito la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, la Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l’Associazione Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti ed acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha emanato il 16 dicembre 2010 il Decreto riguardante la “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio.

Questi, in estrema sintesi, i punti più salienti del Decreto.

L’erogazione dei servizi può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

Il farmacista è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti, avvalendosi, se necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni più rappresentative dei fisioterapisti, così come individuate dal Ministero della salute.

Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento, organizzativo e gestionale, del farmacista titolare o direttore.

Le prestazioni possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali fuori dai limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

In particolare, il Decreto fa obbligo all’infermiere di provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e gli consente di avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

Sono erogabili dagli infermieri presso le farmacie:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli inattivi intramuscolo;
c) attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.

Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, le prestazioni prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta l’infermiere può erogare – sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente – ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia. Inoltre, sempre a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Tali attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.

Quanto alle prestazioni erogabili dai fisioterapisti presso le farmacie ed a domicilio del paziente:

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia:
a) definizione del programma prestazionale volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Da parte sua la farmacia deve rispettare tutti gli specifici requisiti, relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali, previsti dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.

Infine, i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale, sono definiti dall’accordo collettivo nazionale (art. 4, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni), che definisce, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.

L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Fonte: Ministero della salute

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