natante-diportoIl Capo del Circondario Marittimo di Soverato (Cz) ha emanato la seguente ordinanza relativamente alla “Disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse.”:

Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini della regolamentata disciplina si intende: a) UNITA’ DA DIPORTO: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinato alla navigazione da diporto; b) NATANTE DA DIPORTO: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a10 metri misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, con esclusione delle moto d’acqua; c) IMBARCAZIONE DA DIPORTO: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS8666; d) MOTO D’ACQUA: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anzichè al suo interno. e) CONDUTTORE: persona preposta alla direzione dell’unità da diporto; sui natanti, solitamente è la persona che tiene il timone assumendo contemporaneamente le due funzioni di comando e condotta; f) ORDINANZA BALNEARE: provvedimento regionale/comunale che disciplina l’esercizio delle attività turistico-balneari-commerciali, nonché l’uso del demanio 3 _________________________________________________________________________________________ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO – 0967/21674 marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative alle stesse finalizzate; a) STAGIONE BALNEARE: il periodo temporale espressamente individuato dal Comune costiero con apposita ordinanza; b) ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE: tratto di mare litoraneo riservato “esclusivamente” alla balneazione, le cui limitazioni di profondità e di ampiezza sono definite dalle vigenti ordinanze balneari; c) LOCAZIONE: è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte per un determinato tempo la “nave” verso un determinato corrispettivo; con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; a) NOLEGGIO: è il contratto con il quale l’armatore, in corrispondenza del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una determinata “nave” uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore, alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi; l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio; b) JETLEV FLYER: è un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d’acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell’utilizzatore/conduttore alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità; c) FLYBOARD: è un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi moto d’acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento, è uguale a quello del JetLev Flyer.

Articolo 2 (Disposizioni Generali)

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del Circondario Marittimo di Soverato, che si estende dal comune di Simeri Crichi (CZ) (incluso) a quello di Monasterace (RC) fino alla foce del torrente Assi.

2. I limiti di navigazione di cui all’articolo 5 della presente ordinanza si applicano in tutto il Circondario Marittimo di Soverato come individuato dal precedente comma 1. 4

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

4. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato.

5. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato.

Articolo 3 (Unità da diporto – persone trasportabili)

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.

3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29 luglio 2008, n°146, come di seguito indicato: natanti di lunghezza fino a mt. 3,50 3 persone natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50 4 persone natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00 5 persone natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50 6 persone natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50 7 persone natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi 9 persone

4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato. 5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

Articolo 4 (Attività preliminari alla navigazione)

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che: – le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;  i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti; – la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti; – i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa, ove previsti; – siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare: – per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza; – l’assenza di acqua in sentina; – le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM Canale 68, oppure rivolgendosi all’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato al numero telefonico 0967/21674 o via radio VHF/FM Canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima. 3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 5 (Limitazioni e divieti particolari)

1. All’interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Soverato, tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, salvo particolari ed eventuali disposizioni da applicare in casi particolari.

2. All’interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Soverato, è vietato circolare impiegando la propulsione velica. 3. Le unità navali da diporto possono navigare nelle acque del Circondario marittimo di Soverato, mantenendosi a distanze superiori a: – 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela; – 1000 metri dalle navi militari alla fonda; – 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;-  1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/ approvvigionamento di acqua di mare; – 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei; – 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura; – 100 metri dalle aree interessate dall’utilizzo dei dispositivi tipo JetLev Flyer – Flyboard; 4. Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), l’uso di JetLev Flyer – Flyboard e dei propulsori e dispositivi acquatici ad essi assimilabili, la conduzione delle moto d’acqua, l’uso delle tavole a vela (WIND SURF) e delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.) devono essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle schede di cui all’ALLEGATO 1 della presente ordinanza. 5. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono: – per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l’utilizzo del motore o della vela; – non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione; – le moto d’acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa; – i JetLev Flyer/Flyboard e dispositivi a questi assimilabili dovranno svolgere la navigazione comunque ad una distanza non inferiore ai 500 metri; – fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento. 6. Le unità impiegate nell’attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.), JetLev Flyer / Flyboard e dispositivi a questi assimilabili e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE–SURF ecc.) devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. 7. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile,  perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

Articolo 6 (Corridoi di atterraggio)

1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

2. All’interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il mezzo che parte dal corridoio di lancio ha la precedenza su quello in ingresso. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

Articolo 7 (Attività ludico – diportistiche) – Per la conduzione delle singole attività ludico-diportistiche, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in ALLEGATO 1 alla presente ordinanza.

Articolo 8 (Esercizio attività ludico – diportistiche)

1. Tutti coloro che intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 7 con finalità di istruzione/avviamento devono: – munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento; – verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l’espletamento di attività fisica; – comunicare all’autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori; – predisporre, aggiornare e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso, quale quella in ALLEGATO 3;

2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

3. L’istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire: – in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate; – con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:  di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;  di una cassetta di pronto soccorso; – un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi; – le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio. 4. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto. Articolo 9 (Uso Commerciale: Locazione, Noleggio, Insegnamento professionale) Chiunque intenda effettuare l’uso commerciale di natanti da diporto mediante locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto deve, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare: 1. presentare alla locale autorità marittima la dichiarazione, come da ALLEGATO 2 alla presente ordinanza, che, dopo essere stata vistata dall’autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa: nel caso di esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri, oltre le sanzioni previste dal successivo articolo 12, la precitata dichiarazione verrà ritirata. La conservazione a bordo non è obbligatoria nel caso di attività svolta con natanti da spiaggia tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari; 2. redigere, rigorosamente in forma scritta a pena di nullità, il contratto di noleggio/locazione, con l’obbligo della tenuta a bordo del contratto medesimo o copia conforme e l’indicazione delle persone imbarcate. Sul contratto dovranno essere indicati, inoltre, i dati del conduttore del natante e gli estremi della patente nautica, quando prevista; redigere e presentare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, anche per via telematica (ucsoverato@mit.gov.it), una comunicazione scritta di partenza contenente la lista equipaggio e dei passeggeri imbarcati; 4. stipulare un contratto di assicurazione che preveda una copertura estesa a favore del noleggiatore/conduttore e dei relativi passeggeri; 5. tenere un apposito registro su cui annotare progressivamente il numero dei contratti di noleggio/locazione stipulati, la data, l’orario di partenza e di previsto rientro, l’itinerario previsto, i dati anagrafici ed il numero di cellulare del noleggitore/utilizzatore, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo), ed il corrispettivo del nolo pagato; 6. svolgere l’attività con mare e tempo assicurati; 7. approntare l’unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza necessari e previste dalla normativa vigente, munita dei documenti necessari per la navigazione; 8. istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso; 9. informare, specificamente, gli utilizzatori sull’osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all’utilizzatore; 10. porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l’impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di atterraggio; 11. tenere pronta un’idonea unità di assistenza a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti oggetto di locazione/noleggio, in caso di pericolo o di sopraggiunte condimeteo avverse, 12. contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi – 01 – 05, ecc.); 13. assicurarsi che le moto d’acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza;  i natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato; 15. qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, dovranno essere presenti a bordo cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica. Obblighi del conduttore/utilizzatore Il conduttore utilizzatore dovrà verificare che siano presenti a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti in relazione all’itinerario previsto, al periodo di impiego ed al numero e tipologia di persone trasportate. Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza. Titoli idonei per l’attività di noleggio Il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti al noleggio è consentita ai soli possessori di idonea patente nautica corredata dal certificato limitato RTF per l’utilizzo dell’apparato VHF obbligatorio a bordo. Articolo 10 (Emergenze) 1. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato – Guardia costiera di Soverato (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0967/21674 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare. 2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali: – tipo di emergenza; – posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa; – numero ed età delle persone presenti a bordo; – caratteristiche dell’unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che: – provveda a indossare e far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate; – mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l’autorità marittima; – utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi. Articolo 11 (Tutela dell’ambiente e della balneazione) 1. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato, quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell’Autorità marittima. 2. L’esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della locale Autorità marittima. 3. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall’ordinanza emanata in materia dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. 4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l’esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato 5. L’esercizio della pesca deve essere condotto secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Crotone. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa. 6. L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. 7. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. Tutte le unità devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell’area interdetta. 8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare, sono fissati con ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. In  particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato. Articolo 12 (Disposizioni finali e sanzioni) 1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’ordinanza n°05/2016 in data 18/05/2016, in premessa citata. 2. I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 18 luglio 015, n. 171 in premessa richiamato. 3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante: – distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate; – divulgazione a cura dei mezzi d’informazione; – inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/soverato Soverato, 27/06/2018 IL COMANDANTE T.V.(CP) Claudia PALUSCI Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n°82

ALLEGATO 1

Navigazione degli acquascooters e moto d’acqua CONDUZIONE: – il conduttore delle moto d’acqua deve essere munito di patente nautica; – durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo omologato (di tipo acquatico o di quelli prescritti della  Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.) CONDUZIONE: – il conducente dovrà avere compiuto anni 14 (tale limite è derogato nei casi previsti dall’art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005); – indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate. NAVIGAZIONE: – è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; – è vietata ad una distanza inferiore a:  200 metri dalla costa (solo durante la stagione balneare);  200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;  100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; – è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; – è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; – è vietata negli specchi acquei interdetti alla balneazione. REGOLE IN NAVIGAZIONE: – quando due tavole a vela si avvicinano l’una all’altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all’altra, nel modo seguente: I. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all’altra; II. quando tutte e due le tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l’unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento; III. se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede un’altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l’altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all’altra. PARTENZA/ATTERRAGGIO: – la partenza e l’atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di lancio/atterraggio previsti con l’ordinanza balneare; ALTRE DISPOSIZIONI: – è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi similari incustoditi; – è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l’alto.  Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.) CONDUZIONE: – il conducente delle unità trainanti dovrà avere compiuto anni 18 ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; – il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:  una gaffa;  un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;  una cassetta di pronto soccorso;  un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore;  un sistema di aggancio e rimorchio;  un ampio specchio retrovisore convesso; NAVIGAZIONE: – è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; – è vietata ad una distanza inferiore a:  500 metri dalla costa;  200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;  100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; – è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; – è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; – è vietata negli specchi acquei interdetti alla balneazione; REGOLE IN NAVIGAZIONE: – la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere compiuto 14 anni; I. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell’attività, una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; II. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, durante le fasi di esercizio; III. è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l’unità impegnata nell’attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; PARTENZA/ATTERRAGGIO: – l’unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 nodi, proseguendo la navigazione in linea perpendicolare alla costa fino al limite dei 500 metri; ALTRE DISPOSIZIONI: – l’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;  le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

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