imuLa scadenza per il versamento della prima rata dell’Imu è stata fissata per sabato 16 giugno 2018, mentre il saldo (seconda rata) dovrà essere versato entro lunedì 17 dicembre 2018. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda la tassazione degli immobili; in particolare è stata introdotta, con effetto dal primo gennaio 2016, l’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, la possibilità di beneficiare di una riduzione del 50% della stessa Tasi per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, ed anche la riduzione del 25% delle aliquote Imu e Tasi per gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato. Per l’anno di imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 e quindi la IUC è rimasta invariata rispetto all’anno precedente, e aliquote Imu restano confermate quelle dell’anno 2017. CHI DEVE PAGARE L’I.M.U. – Sono soggetti all’IMU, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno, i possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati – ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono altresì soggetti all’imposta i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di concessioni su aree demaniali e i titolari di contratti di leasing. Sono previste le seguenti esenzioni: • abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • fabbricati rurali ad uso strumentale con riconoscimento della ruralità attestata dall’Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale. COME SI DETERMINA L’IMPOSTA – L’imposta annua si calcola applicando le aliquote sotto indicate al valore degli immobili, così determinato: per i FABBRICATI il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, da rivalutare del 5% e da moltiplicare per i seguenti coefficienti: • 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10), C/2, C/6 e C/7; • 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5; • 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5); • 55 per i fabbricati di categoria C/l; • 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5; • per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando il valore risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D. Lgs.504/92 art.5 c.3; • per i TERRENI AGRICOLI il valore è dato dal reddito dominicale, da rivalutare del 25% e da moltiplicare per: 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti; 135 altri terreni agricoli. Per le AREE FABBRICABILI il valore di riferimento è costituito da quello venale in comune commercio alla data dell’1 gennaio 2016. Per gli IMMOBILI STORICI E FABBRICATI INAGIBILI la base imponibile è ridotta del 50%. ALIQUOTE – Le aliquote IMU per l’anno 2018 sono rimaste invariate rispetto al 2017: • Aliquota ordinaria del 10,6 per mille: per tutti gli immobili soggetti all’imposta (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili); • Aliquota ridotta del 6,00 per mille: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall’imposta dovuta si detraggono euro 200,00 annui, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta e rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, l’importo della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra gli stessi e quindi attribuito in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le pertinenze di entrambe le suddette tipologie di immobili devono appartenere alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Tasi prima casa – Dal primo gennaio 2016 sono escluse dall’applicazione della Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare. Sono escluse dall’agevolazione le sole abitazioni di lusso, che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l’Imu, con aliquota ridotta del 6,00 per mille, approvata nel 2015 e la detrazione fissa di €. 200. Assimilazioni ad abitazione principale – La Legge di stabilità è intervenuta anche per modificare le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale previste dalla disciplina sulla Tasi, di cui al comma 669 della Legge n. 147/2013. In particolare, gli immobili assimilabili all’abitazione principale possono essere soltanto quelli sotto riportati: • abitazioni dei soggetti residenti fiscalmente all’estero; • abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: • ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione; • immobili dei militari. IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 1O) – Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli-figli/genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che • il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è concesso in comodato, il comodante deve presentare apposita dichiarazione lMU al Comune, sul modello ministeriale, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU, sul modello ministeriale , entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta. Affitti a canone concordato – I contratti di affitto di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/98, possono beneficiare di un’agevolazione legata all’abbattimento del 25% delle aliquote Imu, deliberate dai vari Comuni. Dal 2016, quindi, l’Imu determinata applicando l’aliquota deIiberata dal Comune nella misura del 75%. In pratica, ad esempio, considerando l’aliquota massima stabilita ai fini Imu del 10,6 per mille, la riduzione applicabile agli immobili concessi in affitto con canone concordato, porterà un abbassamento dell’imposta sino al 7,95 per mille. Ricordiamo che questa fattispecie agevolativa trova applicazione per i soli contratti di locazione abitativa, di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/98, i quali hanno durata di tre anni, che può essere ulteriormente prorogata di due anni. Con questo tipo di contratto di locazione il canone non è liberamente concordato tra le parti, ma è appunto concordato in base a quanto stabilito dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e degli inquilini, di concerto con I Comuni. Anche in questo caso il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU, su modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo. IMU terreni agricoli – A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Messina, classificato dal Ministero parzialmente montano, l’esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale (Fogli Catastali 103, 104, 114, 115, 127, 128, 129, 134, 135, 145, 146, 155, 156, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 172, 178, 184, 185, 186, 198, 199, 207, 208, 209). Sono inoltre esenti dall’IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all’art. 1 del D.L. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Sono inoltre esenti i terreni ad immutabile destinazione agro-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ed i terreni ubicati nei comuni delle isole minori. Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni. MODALITA’ DI RISCOSSIONE – Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello. Non si fa l’uopo al versamento se l’imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l’importo da versare supera euro 12,00 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto. Il versamento dell’imposta va effettuato tramite Modello F24 che può essere ritirato presso gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione o scaricato dal seguente indirizzo internet www.agenziaentrate.it . Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali e presso gli sportelli di qualunque concessionaria o istituto di credito. Si riportano di seguito i Codici Tributo da utilizzare per il versamento dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018 e da inserire nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24. I codici permettono il versamento dell’imposta differenziando le quote dovute a favore del Comune da quelle spettanti allo Stato: 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze, 3913 IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale, 3914 IMU per terreni agricoli, 3916 IMU per aree fabbricabili, 3918 lMU per gli altri fabbricati, 3925 IMU per i fabbricati di categoria “D” – quota Stato, 3930 IMU per i fabbricati di categoria “D” – quota Comune. Codice catastale del Comune di Messina F158. Sul sito del Comune di Messina (www.comune.messina.it) è attivo il servizio per il calcolo dell’imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24. Le informazioni possono essere richieste al dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina -Ufficio lMU via Sacchi, 13 piano terra nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30. Telefono: 0907724517 – 0907724521 – 0907724527 e-mail teresa.calapso@comune.messina.it .

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